d')
Contratto
collettivo 5 luglio 2007 1)
—
Contratto collettivo
intercompartimentale per il personale dirigenziale relativo al periodo 2005 –
2008
2007 2
1. (Ambito di applicazione e durata)
(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dirigenziale appartenente ai seguenti comparti:
a) comparto del personale dell'Amministrazione provinciale;
b) comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali c) comparto del Servizio sanitario provinciale
d) comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale
e) comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano
(2) Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2008 per la parte normativa e 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2008 per la parte economica. Esso rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo intercompartimentale. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
(3) Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente contratto collettivo intercompartimentale.
(4) Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.
2. (Indennità di risultato)
(1) 2)
(2) La prima applicazione della disciplina di cui al comma 2 avrà luogo con lo stanziamento del fondo nel bilancio di previsione del rispettivo ente per l'anno 2007.
3. (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
(1) 3)
(2) L'ente d'appartenenza può concedere al dirigente un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75 % dell'orario a tempo pieno, se sono fatte valere giustificati motivi personali. Tale rapporto a tempo parziale non può avere una durata superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio del rapporto di lavoro. Rimangono in vigore regolamentazioni diverse e differenti già operanti a livello di comparto.
4. (Retribuzione del personale dirigente non medico del comparto "Servizio sanitario prov.le")
(1) Per gli anni 2005 e 2006, in favore del personale della dirigenza sanitaria, lo stipendio base, comprensivo dell'anzianità di servizio e l'indennità di posizione fissa, sono aumentati con le decorrenze e secondo le misure previste per gli aumenti degli stipendi per la generalità del personale dal contratto collettivo intercompartimentale del 6 giugno 2006. L'indennità integrativa speciale è aumentata con le decorrenze e secondo le misure previste dal contratto collettivo intercompartimentale del 6 giugno 2006 per la nona qualifica funzionale.
(2) Gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono aumentati, a decorrere dall'anno 2007, con le decorrenze e secondo le misure previste per i rispettivi elementi retributivi dal contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale, a meno che questa clausola contrattuale non venga disdetta, entro il 30 settembre con effetto dall'anno successivo, da parte della delegazione pubblica o della delegazione sindacale a ciò abilitata.
5. (Flessibilizzazione dell'orario di lavoro per i dirigenti)
(1) L'articolazione dell'orario di lavoro per i dirigenti, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze della rispettiva struttura, nel rispetto delle condizioni quadro fissate nel contratto di comparto.
6. (Abrogazione di norme)
(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso sono abrogate le norme con lo stesso incompatibili, ed in particolare il comma 2 e 4 dell'articolo 12 e l'articolo 15 del contratto collettivo intercompartimentale del 17 settembre 2003.
1) Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
2) Sostituisce l'art.12, comma 2, del contratto collettivo 17 settembre 2003.
3) Reca modifiche all'art. 6, commi 1 e 3, del contratto collettivo 17 settembre 2003.