LGBZ Current Ed. | NORMATIVA PROVINCIALE | XXIII - Uffici provinciali e personale | E - Contratti collettivi

f')
Contratto collettivo 8 agosto 2007
1)

Contratto integrativo del contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario Provinciale del 9 dicembre 2002.
2007 4

Sottoscritto in data 08.08.2007 (sulla base della deliberazione della Giunta provinciale Nr. 2629 dd. 30.07.2007)

Il contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario Provinciale, sottoscritto il 9 dicembre 2002, è integrato dalle seguenti disposizioni:

Premessa

Il presente contratto collettivo si applica in aggiunta al contratto collettivo in vigore (9 dicembre 2002) per il personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del servizio sanitario provinciale. Le relative disposizioni corrispondono al protocollo d'intesa del 07.03.2006 tra la dirigenza amministrativa e l'assessore alla Sanità Dr. Richard Theiner in seguito all'approvazione del contenuto ed all'autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso da parte della Giunta Provinciale nella seduta del 13.02.2006.

1.

Gli incarichi dirigenziali in scadenza prima dell'entrata in vigore della "riforma sanitaria" o già scaduti continuano ad essere valutati e prorogati sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei contratti collettivi, salvo che il dirigente non abbia conseguito una valutazione negativa.

2.

Ai dirigenti in servizio al 31.12.2006 (esclusi i reggenti) viene riconosciuta l'indennità di funzione a partire dal 1.1.2007 per il periodo di cinque anni, alle condizioni sottoelencate:

a) per il sopraccitato periodo quinquennale ai dirigenti è garantita un'indennità di funzione "ad personam" con il coefficiente avuto al 31.12.2006. Ciò vale anche nel caso in cui il dirigente venga incaricato della direzione di una unità organizzativa alla quale è assegnato un coefficiente inferiore;

b) l'indennità di funzione per questo periodo quinquennale spetta, secondo le modalità sopra indicate, anche a quei dirigenti ai quali in seguito al riordinamento del Servizio amministrativo nell'ambito della riforma sanitaria non può più essere affidato un adeguato incarico dirigenziale nell'ambito territoriale della propria o confinante Azienda sanitaria, escluso tra le Aziende di Merano e Bressanone. Ai dirigenti può essere offerto alle sopraccitate condizioni anche un adeguato incarico dirigenziale nell'ambito della mobilità intercompartimentale;

c) con il termine "adeguato" di cui al comma precedente si intende che gli incarichi di direzione siano conformi alla formazione e alla esperienza professionale acquisita del dirigente e siano attribuiti per competenze precise. Rimane ferma la possibilità per il dirigente di accettare volontariamente un cambiamento del settore di attività. Nel caso in cui invece il dirigente non accettasse l'incarico dirigenziale adeguato offerto nell'ambito territoriale della propria o confinante Azienda sanitaria o nel caso in cui la valutazione finale di cui all'articolo 12, comma 4 e all'articolo 13, comma 4, della legge 04.01.2000, n. 1 fosse negativa, non avrà più diritto all'indennità di funzione;

d) le altre indennità odierne dei dirigenti che non spettassero più in seguito alla riorganizzazione del Servizio amministrativo vengono garantite "ad personam" a partire dal 01.01.2007 per il periodo di cinque anni.

3.

Ai dirigenti senza incarico della ex 9., 10. e 11. qualifica funzionale possono ancora essere garantite "ad personam" le quattro ore aggiuntive programmate.


1) Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.